Silvio Viale, presidente di Radicali Italiani, e Igor Boni, presidente dell’Associazione radicale Adelaide Aglietta, prendono posizione sul cosiddetto “referendum contro la casta”, la cui raccolta di firme dovrebbe terminare domani.
Silvio Viale e Igor Boni hanno dichiarato:
E’ sconcertante che i promotori del cosiddetto “referendum contro la casta” non abbiano ancora spiegato ai cittadini l’inutilità della raccolta di firme da loro promossa. Ed E’ ancora più preoccupante che una campagna contro la casta nasca sull’inganno. Anche ammesso che i promotori (Unione Popolare) non conoscessero la legge prima di promuovere il referendum, oggi dovrebbero avere colmato questa lacuna e sapere che le firme raccolte non potranno promuovere alcun referendum. Non saremmo certamente noi a criticare la legittimità dell’iniziativa politica, ma lasciar credere che le firme serviranno per un referendun è una truffa politica. Capiamo che una semplice raccolta di firme avrebbe avuto una ben diversa attenzione mediatica, ma oggi ci aspettiamo che l’Unione Popolare intervenga con parole chiare. Pealtro, dobbiamo sommessamente osservare, che la riduzione della diaria ai parlamentari, indipendentemente dal luogo di residenza, indica una mentalità centralista da casta romana, dimenticandosi che un parlamentare di Udine o di Torino ha spese di viaggio e soggiorno ben diverse da un deputato, per esempio, di Frosinone. Come radicali siamo impegnati da sempre contro la partitocrazia, compresa quella che nasce per gemmazione, e il finanziamento pubblico ai partiti, ma riteniamo che ogni cittadino debba potere fare il parlamentare se viene eletto. Per questo appena sarà possibile promuoveremo “veri” referendum. Nel frattempo ci attendiamo che l’Unione Popolare dia i dati reali della raccolta firme e, soprattutto, ci dica cosa farà delle firme raccolte.
Legge 25 maggio 1970, n. 352 – Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.
Art. 28 “…il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori deve essere effettuato entro tre mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi”;
Art. 31 “Non può essere depositata richiesta di referendum nell’anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l’elezione di una delle Camere medesime”;
Art.32 “… le richieste di referendum devono essere depositate in ciascun anno dal 1° gennaio al 30 settembre”.