Igor Boni (candidato radicale alle elezioni regionali nella Lista del PD):
L’11 aprile avevo scritto al Presidente del Consiglio Regionale per richiedere il suo autorevole parere sulla legittimità dei collegamenti – previsti dalla legge regionale n. 21/2009 – fra gruppi consiliari e liste provinciali per le elezioni regionali (evitando così l’obbligo di raccolta delle firme dei cittadini), stante il fatto che le note sentenze della magistratura avevano annullato le elezioni regionali del 2010 con efficacia ex tunc, dall’inizio, con effetto retroattivo.
Ieri ho ricevuto la risposta degli uffici del Consiglio Regionale, in particolare della Dr. ssa Silvia Bertini (segretaria generale) e del Dr. Domenico Tomatis (capo di gabinetto). La risposta è tempestiva ma non soddisfacente. Vi si legge che il principio di “continuità funzionale” consente ai gruppi consiliari di continuare a svolgere “talune” (sic) funzioni fino alle nuove elezioni ma il problema vero è che, grazie al collegamento, il gruppo consiliare produce effetti giuridici (per non parlare di quelli politici ed economici) che vanno ben oltre la data delle elezioni, ipotecando tutta la nuova legislatura. Gruppi consiliari comunque menomati dalle sentenze di annullamento delle elezioni non possono produrre tali effetti.
Per evitare nuovi ricorsi ai tribunali, le liste che intendono presentarsi alle elezioni del 25 maggio hanno la possibilità di avvalersi della parte della legge n. 21/2009 che non chiama in causa i gruppi consiliari (liste con eletti al Parlamento nazionale o europeo) oppure hanno ancora due giorni di tempo (il termine per la presentazione scade a mezzogiorno di sabato) per raccogliere le firme in calce alle liste… con l’autenticatore presente, mi raccomando!
Torino, 24 aprile 2014
N. B. Qui sotto la lettera di risposta degli uffici regionali. In allegato la lettera di Igor Boni dell’11/04/2014.
Illustre Presidente,
in riscontro ai quesiti posti dal Dottor Igor Boni si osserva quanto segue.
Con sentenza n. 392 del 6 marzo 2014 il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, pronunciandosi in sede di ottemperanza, ai sensi dell’articolo 112 cpa per l’esecuzione della sentenza TAR Piemonte n. 66 del 15 gennaio 2014, confermata in sede di Consiglio di Stato, con cui sono stati annullati l’atto di proclamazione degli eletti e gli ulteriori atti presupposti relativi alle elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010, ha affermato che il principio di “continuità funzionale” degli organi elettivi implicito nella natura di ente costituzionale necessario dell’ente regionale salvaguarda sia l’attività pregressa svolta dagli organi elettivi dall’atto del proprio insediamento fino alla pronuncia di annullamento sia consente ai medesimi durante il periodo intercorrente tra l’annullamento e le nuove elezioni di continuare a svolgere talune funzioni.
A quanto affermato dal giudice amministrativo si aggiunge, poi, che lo Statuto all’articolo 24 sancisce: “tutti i Consiglieri regionali devono appartenere ad un Gruppo consiliare, secondo le norme del Regolamento”. Pertanto al Consigliere regionale è funzionalmente e imprescindibilmente anche legata l’esistenza del gruppo consiliare quale articolazione necessaria del Consiglio regionale.
I migliori saluti.
Silvia Bertini (segretario generale Consiglio Regionale)
Domenico Tomatis (capo di gabinetto Presidenza Consiglio Regionale)
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