LODI DISCRIMINA I BAMBINI STRANIERI, SAN GERMANO VERCELLESE TUTTE LE POPOLAZIONI AFRICANE – UN ANNO FA LA NOSTRA DENUNCIA AL TAR CONTRO LA DELIBERA RAZZISTA
Ormai un anno fa è stato presentato formale ricorso al TAR contro la delibera razzista anti-immigrati del Comune di San Germano Vercellese, da parte di Igor Boni, in rappresentanza dell’Associazione radicale Adelaide Aglietta, e di Marco Faccioli, cittadino residente a San Germano Vercellese.
Il ricorso – che chiede l’annullamento della deliberazione della Giunta Comunale di San Germano V.se n. 72 del 9 agosto 2017 avente ad oggetto la “tutela del territorio sangermanese dall’invasione/immigrazioni delle popolazioni africane e non solo” – è stato predisposto e depositato al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte da parte dell’Avvocato Marco Briccarello.
Dichiarazione di Igor Boni (Direzione nazionale Radicali Italiani)
“Come si può definire se non razzista una delibera che nel titolo recita di voler tutelare un territorio ‘dall’invasione/immigrazione delle popolazioni africane’? Una delibera a nostro avviso in palese violazione dei più banali principi costituzionali e di quanto sancito dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo. Un provvedimento viziato a nostro avviso in modo irreparabile dal fatto che in un atto pubblico si violano intenzionalmente le legislazioni internazionali e nazionali a difesa dei diritti inalienabili dell’uomo, qualsiasi sia la sua pelle, il suo credo religioso, le sue opinioni sociali e politiche, la sua provenienza territoriale. Un provvedimento che inserisce sanzioni per chi accoglie migranti (non irregolari!) mentre non si rinviene alcuna disposizione di legge che attribuisca al Comune poteri normativi, regolatori e sanzionatori in materia di accoglienza degli immigrati. Un provvedimento sanzionato dal Difensore Civico regionale nel giugno di quest’anno, che ha visto il Sindaco andare avanti per la sua strada. Proprio per queste violazioni abbiamo presentato ricorso al TAR, anche sulla base dell’articolo 43 del D. Lgs. 25 luglio 1998, che all’articolo 43 (Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) sancisce che ‘costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, …’. Da rimarcare inoltre che nello stesso testo della delibera si afferma testualmente che ‘E’ intollerabile che Prefetture … facciano business con il sistema dell’accoglienza disinteressandosi (letteralmente: fregandosene) dell’Amministrazione Comunale’. Ritengo che un’affermazione del genere sarebbe valutata come passibile di denuncia penale se fatta in un comizio di piazza ma qui siamo addirittura di fronte a un atto pubblico”.