La conferenza stampa si è tenuta oggi nella sede dell’Associazione radicale Adelaide Aglietta (Torino, via San Dalmazzo n. 9/bis/b).
Igor Boni (presidente Radicali Italiani, co-presentatore ricorso al TAR come rappresentante legale Associazione Aglietta):
Siamo qui per ricapitolare una piccola ma significativa vittoria del diritto e della democrazia, ottenuta dall’Associazione Aglietta e da Marco Faccioli, cittadino residente a San Germano V.se, grazie agli avvocati Marco Briccarello, Gabriele Molinari e Vittorio Barosio. Prima di adire alle vie legali, nel 2017, subito dopo l’approvazione della delibera razzista (delibera n. 72 del 9 agosto 2017 all’oggetto “Tutela del territorio sangermanese dall’invasione/immigrazione delle popolazioni africane e non solo. Provvedimenti), come radicali, con Giulio Manfredi e Roswitha Flaibani, avevamo manifestato sotto il Comune di San Germano ed avevamo incontrato il prefetto di Vercelli, richiedendole di attivarsi per il ritiro del provvedimento. Purtroppo, né il prefetto né l’allora ministro dell’Interno Marco Minniti (sollecitato con interrogazione parlamentare) avevano voluto intervenire. A proposito di Ministro dell’Interno, ricordo che l’attuale ministro, Luciana Lamorgese, quando era prefetto di Milano, intervenne e ottenne la revoca di delibere simili approvate dai leghisti in vari Comuni dell’hinterland milanese.
Marco Briccarello (avvocato):
E’ necessario evitare letture parziali della sentenza del TAR. E’ vero che il TAR ha fatto discendere l’annullamento dal difetto di competenza della Giunta Comunale rispetto a un provvedimento che ha natura di “regolamento” e come tale è di competenza del Consiglio Comunale ma sempre il TAR scrive anche che “… per completezza, il Collegio osserva che il potere così come esercitato dal Comune di San Germano Vercellese (introduzione di plurimi obblighi di comunicazione in capo ai proprietari, possessori, conduttori, gestori di beni immobili siti nel Comune di San Germano V. e che intendono impegnarsi nell’accoglienza di immigrati e previsione di una sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 5.000,00 da applicarsi nel caso di violazione di tali obblighi) non è previsto da alcuna disposizione di legge”. Il TAR ha sposato in pieno le nostre argomentazioni, articolate su cinque punti: il Comune non ha competenza in materia di immigrazione; la competenza non è della Giunta; non è ravvisabile l’ “urgenza “ del provvedimento; non esiste alcuna norma di legge che imponga gli oneri previsti dalla delibera; vi è stato un effetto di “sviamento” per cui la Giunta Comunale scrive di volere ottenere un risultato ma in realtà se ne prefigge un altro. Mi pare anche non irrilevante il fatto che il Comune di San Germano non si è neppure costituito in giudizio per fare valere le sue ragioni. A livello italiano, vi sono state ben 13 sentenze del TAR Lombardia di annullamento di delibere simili, 1 sentenza del TAR di Catania e 2 annullamenti per autotutela.
Gabriele Molinari (avvocato):
Vorrei che fosse ben chiaro che non ci troviamo di fronte a uno scontro fra opinioni politiche diverse su come risolvere il problema dell’immigrazione. Ci troviamo di fronte a una grave violazione di legge. Non si tratta di una questione “formale” ma di una questione “sostanziale”, che incide sui diritti e i doveri dei cittadini italiani residente a San Germano, prima ancora che sui diritti e doveri dei richiedenti asilo o dei migranti tout court.
Marco Faccioli (cittadino residente a San Germano V. se, co-presentatore ricorso al TAR):
Avevo in passato contribuito alla costituzione di un’associazione multietnica a Vercelli. Avevo già ospitato in passato persone extracomunitarie nella mia casa di San Germano. Ci tengo a sottolineare che quella che passa come una norma “contro l’immigrazione” è in realtà una norma contro quei cittadini residenti che volessero ospitare migranti, imponendo loro obblighi e prescrizioni che non sono previsti da alcuna legge e non sono stati adottati da nessun altro Comune italiano.
Link a testo sentenza TAR Piemonte n. 30/2020: