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Caso Giovine: “Botta” e risposta dei Radicali. Crosetto che dice? Azioni popolari contro archiviazioni rimborsopoli non fondate

Giulio Manfredi (segretario Associazione radicale Adelaide Aglietta) e gli avvocati radicali Antonio Maria Polito e Alberto Ventrini:

Al capogruppo in Regione di Fratelli d’Italia, Franco Maria Botta, non è bastato farsi conoscere in tutta Italia per aver inscenato un vergognoso incontro di lotta greco-romana fra i banchi del Consiglio Regionale; non gli basta doversi occupare dell’accusa di peculato mossagli dalla Procura di Torino per 79.000 euro di rimborsi spese non dovuti. Ieri Botta ha voluto strafare, dichiarando che: la decadenza di Giovine non rientra fra gli “atti indifferibili e urgenti” che il Consiglio Regionale può e deve fare; la sentenza Giovine non è ancora passata in giudicato e Giovine “potrebbe proporre la revocazione nel termine di 180 giorni dal deposito della sentenza, secondo l’articolo 625 bis del codice di procedura penale” (“La Repubblica” di oggi).

Rispondiamo a Botta: l’attuazione di una sentenza penale definitiva riguardante un consigliere regionale è senza ombra di dubbio un atto indifferibile e urgente, di cui la Giunta delle Elezioni avrebbe dovuto occuparsi già nel novembre scorso; la sentenza Giovine è passata in giudicato e l’istituto della revocazione della sentenza non esiste.

Chiediamo a Guido Crosetto, leader nazionale di Fratelli d’Italia e papabile per la candidatura alla guida della Regione, se non ha nulla da eccepire alle dichiarazioni e ai conseguenti comportamenti in aula del suo capogruppo.

Infine, ci dispiace dover rilevare che le azioni popolari promosse contro le richieste di archiviazione inerenti 17 consiglieri regionali sono da respingere perché fondate su una legge che non ha nulla a che vedere con la Regione: il D. Lgs. 267/2000 è il Testo Unico sugli Enti locali e il suo ambito di applicazione è chiaramente definito all’art. 2: “Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni”. L’interpretazione per via analogica è un puro desiderio dei ricorrenti, non fondato né sulla giurisprudenza né sulla dottrina.

Le azioni popolari in materia elettorale che abbiamo promosso lo scorso anno come radicali, per far sancire dai tribunali le incompatibilità di Cota e Vendola, sono espressamente previste dalla legge.

Torino, 29 gennaio 2014

Elezioni e legalità