Igor Boni (candidato radicale nella lista PD):
Il pur acceso dibattito pubblico sui media sulla legittimità della presentazione di alcune liste alle elezioni regionali prescinde completamente dalla valutazione della risposta ufficiale che gli uffici regionali hanno dato lo scorso 23 aprile al quesito ad hoc da me posto con lettera al Presidente del Consiglio Regionale, Valerio Cattaneo, dell’11 aprile.
In vista della decisione del TAR, prevista per venerdì, ho trasmesso sia la mia domanda sia la risposta degli uffici regionali al suddetto Tribunale Amministrativo Regionale.
Premettendo che il caso è complesso, non essendoci oltretutto precedenti, ribadisco quanto già dichiarato cinque giorni fa, prima del deposito delle liste in tribunale: il principio di “continuità funzionale” evocato dagli uffici del Consiglio Regionale – che consente ai gruppi consiliari di continuare a svolgere “talune” (sic) funzioni fino al subentro dei nuovi eletti – è sufficiente per consentire, mediante i contestati collegamenti tra gruppi consiliari e liste elettorali, anche gli effetti futuri che si potranno produrre nel nuovo Consiglio Regionale, che potrà vedere al suo interno consiglieri regionali e gruppi consiliari risultanti dai suddetti collegamenti? I gruppi consiliari attuali, comunque menomati poichè possono svolgere adesso non tutte ma solo “talune” funzioni, possono produrre pieni effetti giuridici, tramite i collegamenti con le liste elettorali, anche nella prossima legislatura?
Torino, 29 aprile 2014
N. B. Qui sotto la lettera di risposta degli uffici regionali. In allegato la lettera di Igor Boni dell’11/04/2014.
Illustre Presidente,
in riscontro ai quesiti posti dal Dottor Igor Boni si osserva quanto segue.
Con sentenza n. 392 del 6 marzo 2014 il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, pronunciandosi in sede di ottemperanza, ai sensi dell’articolo 112 cpa per l’esecuzione della sentenza TAR Piemonte n. 66 del 15 gennaio 2014, confermata in sede di Consiglio di Stato, con cui sono stati annullati l’atto di proclamazione degli eletti e gli ulteriori atti presupposti relativi alle elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010, ha affermato che il principio di “continuità funzionale” degli organi elettivi implicito nella natura di ente costituzionale necessario dell’ente regionale salvaguarda sia l’attività pregressa svolta dagli organi elettivi dall’atto del proprio insediamento fino alla pronuncia di annullamento sia consente ai medesimi durante il periodo intercorrente tra l’annullamento e le nuove elezioni di continuare a svolgere talune funzioni.
A quanto affermato dal giudice amministrativo si aggiunge, poi, che lo Statuto all’articolo 24 sancisce: “tutti i Consiglieri regionali devono appartenere ad un Gruppo consiliare, secondo le norme del Regolamento”. Pertanto al Consigliere regionale è funzionalmente e imprescindibilmente anche legata l’esistenza del gruppo consiliare quale articolazione necessaria del Consiglio regionale.
I migliori saluti.
Silvia Bertini (segretario generale Consiglio Regionale)
Domenico Tomatis (capo di gabinetto Presidenza Consiglio Regionale)
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Al Presidente
del Consiglio Regionale del Piemonte
Valerio Cattaneo
Torino, 11 aprile 2014
Egregio Presidente,
ho letto sulla stampa la notizia della risposta negativa, formulata dal segretario generale del Consiglio Regionale, in merito alla richiesta del consigliere Pedrale sulla spettanza dell’indennità di fine mandato. Non mi interessa qui entrare nel merito; mi interessa, e forse interessa l’intera collettività piemontese, avere una risposta certa rispetto ai poteri e alle facoltà ancora nella disponibilità sia dei singoli consiglieri regionali sia dei gruppi consiliari in cui essi hanno l’obbligo di iscriversi, dopo le note sentenze della magistratura amministrativa che hanno annullato ex tunc (fin dall’inizio, con effetto retroattivo) le elezioni regionali del 2010.
Nello specifico, credo che sia tanto doveroso che opportuno che il Consiglio Regionale da Lei presieduto formuli una risposta certa e univoca a questa domanda, che circola sotto traccia negli ambienti politici: le sentenze succitate delegittimano i gruppi consiliari costituitisi dopo le elezioni regionali del 2010 a tal punto da impedire loro di partecipare alla presentazione di liste elettorali per le elezioni regionali del 25 maggio 2014? Le modalità previste dalla legge regionale n. 21 del 29 luglio 2009, prevedono infatti all’art. 1, comma 1, lettere ‘b’ e ‘c’: “… la presentazione delle liste dei candidati … non richiede alcuna sottoscrizione nel caso di …. liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito che sia espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali; liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali …”.
Scrivo questa lettera nella convinzione che, a maggior ragione dopo la vicenda delle firme false che ha portato la Regione Piemonte al voto anticipato, occorra la massima trasparenza sulle procedure elettorali prima e non durante o, peggio, dopo lo svolgimento delle stesse, affinché tutti i partiti, le liste, i candidati che concorreranno sappiano cosa è consentito dalla legge elettorale regionale e cosa è vietato o comunque non più consentito causa le sentenze succitate.
Auspicando un pronto riscontro, visto l’approssimarsi delle scadenze di presentazione delle liste per le elezioni regionali, invio distinti saluti.
Igor Boni
Presidente Associazione radicale Adelaide Aglietta
Candidato radicale nella lista PD (Torino e provincia)