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BOZZA DI MOZIONE COMUNALE PER COLTIVAZIONE CANNABIS TERAPEUTICA

Comune, data

C.a. Sig. Sindaco …

Sig. Presidente del Consiglio Comunale …

Ai consiglieri comunali di …

 

MOZIONE

(ai sensi dell’art. …. del Regolamento del Consiglio Comunale)

OGGETTO: Coltivazione sul territorio comunale di cannabis a scopo terapeutico

 

Il Consiglio Comunale di …,

 

PREMESSO CHE 

 

– l’utilizzo della cannabis a fini terapeutici, in Italia, non è illegale bensì regolamentato da anni da precise disposizioni di legge. Con un decreto del 2007 (decreto ministeriale n. 98 del 28 aprile 2007), il ministro della Salute Livia Turco ha riconosciuto l’efficacia terapeutica del Thc, il principale principio attivo della cannabis, e di altri due farmaci analoghi di origine sintetica, il Dronabinol e il Nabilone. Queste tre sostanze sono state inserite nella Tabella “Medicinali sezione B” del decreto del presidente della Repubblica n. 309/90 (Testo Unico delle leggi sugli stupefacenti), ovvero la tabella che – nella classificazione di tutte le sostanze psicotrope – riporta quelle che hanno attività farmacologica e sono pertanto utilizzabili in terapia. Nel febbraio del 2013 un ulteriore decreto (n. 33/2013), firmato dall’allora ministro della Salute Renato Balduzzi, ha riconosciuto la liceità dell’uso farmacologico dell’intera pianta della cannabis. Se il decreto Turco del 2007 ha aperto la strada ai farmaci di origine sintetica, il decreto Balduzzi ha ammesso anche quelli a base naturale. Il provvedimento ha ottenuto il parere favorevole dell’Istituto superiore di sanità, del Consiglio superiore di sanità e del Dipartimento politiche antidroga della presidenza del Consiglio dei ministri.

 

  • i farmaci a base di cannabinoidi sono da anni impiegati nel trattamento dei sintomi di diverse patologie (come, per esempio: la nausea ed il vomito nei pazienti sottoposti a chemioterapia; sindromi dolorose neuropatiche, reumatiche, di origine tumorale e di altra natura; stati di stress post-traumatico; alcuni effetti delle terapie retrovirali nei pazienti affetti da BN, etc.);

 

– ad oggi ben 11 regioni italiane hanno introdotto dei provvedimenti che riguardano l’erogazione di medicinali a base di cannabis. Le Regioni sono: Puglia, Toscana, Veneto, Liguria, Marche, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Sicilia, Umbria, Basilicata ed Emilia Romagna. Le normative regionali convergono tutte nel disciplinare l’erogazione dei medicinali a carico dei propri Servizi sanitari regionali (Ssr), ma sotto altri aspetti presentano una notevole disomogeneità: in alcuni casi i provvedimenti si limitano semplicemente a recepire quanto già stabilito dalla normativa nazionale, altrove sono previste specifiche campagne di informazione per il personale medico, oppure sono previsti degli appositi capitoli di spesa nei bilanci regionali per garantire le disposizioni dei testi, mentre in altri casi ancora le regioni hanno stabilito l’avvio di progetti pilota per la coltivazione a scopi terapeutici.. Il rischio maggiore, comunque, è che tutte queste leggi restino dei provvedimenti bandiera”, visto che spesso all’approvazione delle delibere non segue l’attuazione. Secondo i dati del ministero della salute, nel 2013 sono state rilasciate 213 autorizzazioni all’importazione di medicinali a base di cannabis dall’Olanda. Dal momento che ogni paziente è tenuto a importare il farmaco per un dosaggio non superiore alle necessità di tre mesi di terapia, deve inoltrare la richiesta di importazione per quattro volte in un anno. Il dato di 213 autorizzazioni va diviso, quindi, per quattro. Si può quindi dedurre che nel 2013 meno di 60 persone, in tutta Italia, sono riuscite a ottenere il farmaco. Acquistare il farmaco dall’estero costa tra i 15 e i 20 euro al grammo contro un costo di produzione stimato in 1,55 al grammo. Coltivando e producendo in Italia, sarebbero decimati i costi per il Servizio Sanitario nazionale (pagato da tutti i cittadini contribuenti) e sarebbero decimati i tempi di attesa del farmaco (che vanno ora da 2 giorni a 2 mesi).

Se da una parte, però, l’ordinamento italiano riconosce lo statuto di farmaco alla cannabis, dall’altra la possibilità di cura è ostacolata da altri divieti che interessano questa sostanza, innanzitutto il divieto di coltivazione. Nonostante la nuova formulazione delle sostanze psicotrope,  emanata nel marzo scorso dal governo, preveda la separazione della cannabis dalle droghe pesanti (riportate nella tabella I allegata al D.P.R. 309/90), di fatto queste continuano ad essere equiparate nei divieti, a partire proprio dal divieto di coltivazione, tranne i soggetti espressamente autorizzati dal ministero della Sanità, ai sensi degli artt. 16, 17  e 27 del D.P.R. n. 309/90. E’ sulla base di tale normativa che il Centro di ricerca per le colture industriali di Rovigo è autorizzato da anni a produrre di cannabis di diverso tipo e con varie combinazioni di cannabinoidi.

Lo scorso 18 settembre, il Ministro della salute Beatrice Lorenzin e il Ministro della difesa Roberta Pinotti hanno presentato e sottoscritto pubblicamente l’accordo di collaborazione per l’avvio di un progetto pilota per la produzione nazionale di sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di cannabis.presso lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze (SCFM). L’accordo è un concreto passo in avanti per garantire un concreto “diritto di accesso” dei cittadini ai farmaci cannabinoidi. Ma sono possibili ed auspicabili altri passi in avanti. Leggendo il testo del documento, si evince che non sancisce alcun monopolio sulla coltivazione e produzione dei farmaci cannabinoidi da parte del SCFM. A tale proposito si riporta anche questa dichiarazione dell’Agenzia Industrie Difesa, che gestisce lo stabilimento Chimico farmaceutico di Firenze: “La produzione di farmaci potrebbe avvenire anche utilizzando materie prime di provenienza esterna” (fonte: “L’Espresso”).

– L’Amministrazione comunale di ……….. detiene in suo possesso (INDICARE PROPRIETA’ COMUNALE), che potrebbe essere utilmente adibita alla coltivazione di cannabis per la produzione di farmaci cannabinoidi.

 

CHIEDE AL SINDACO E ALLA GIUNTA COMUNALE

 

– di attivare le procedure di cui agli artt. 17 e seguenti del D.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 (Testo unico leggi sugli stupefacenti), al fine di ottenere l’autorizzazione alla coltivazione della cannabis a fini terapeutici presso (INDICARE PROPRIETA’ COMUNALE CON INDIRIZZO PRECISO).