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Cannabis Terapeutica. Radicali: Nuovo “Organismo per la Cannabis” non sia carrozzone statalista

CANNABIS TERAPEUTICA/RADICALI: MINISTRO SALUTE VUOLE ISTITUIRE “ORGANISMO STATALE PER LA CANNABIS”. NUOVO ENTE NON SIA CARROZZONE MA INCENTIVI SPERIMENTAZIONI SUL TERRITORIO!

Igor Boni e Giulio Manfredi (Associazione radicale Adelaide Aglietta):

La super-attiva Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha già individuato le “priorità politiche per l’anno 2016” (vedi link in calce). Leggendo il punto 7.2 del documento, dedicato al settore delle “sostanze stupefacenti e psicotrope e precursori di droghe”, apprendiamo che è in via di costituzione l’ “Organismo statale sulla Cannabis”, previsto dalla Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961 (art. 23 e 28), con il compito di “monitorare la disponibilità delle preparazioni medicinali a base di Cannabis sul territorio nazionale, ai fini della continuità terapeutica dei pazienti in trattamento con prodotti finora importati e del trattamento di nuovi pazienti. Tale attività si svolge in coordinamento con il Ministero della difesa e il Ministro delle politiche agricole, in collaborazione con le Regioni e Province autonome e con AIFA e ISS per i profili autorizzativi e tecnico-scientifici di rispettiva competenza”.

Si tratta dell’attuazione di disposizioni di legge, seppur della metà del secolo scorso, per cui, pur essendo contrari alle leggi stesse, radici del regime proibizionista, non abbiamo nulla da eccepire. L’importante è che l’aggettivo “statale” non si tramuti in “statalista”. L’importante, cioè, è evitare di creare un nuovo carrozzone romano (o romano/fiorentino), che impedisca qualsiasi coltivazione di cannabis terapeutica sul territorio italiano che non sia quella già in atto a Firenze. Ricordiamo che l’art. 23 citato della Convenzione unica sugli stupefacenti consente alla “Parte” (ogni singolo Stato aderente alla Convenzione) di evitare il monopolio dell’Organismo statale sull’oppio medicinale o su preparati a base di oppio” (l’art. 28 estende tale possibilità anche alla cannabis). Sarebbe veramente il colmo se lo statalismo, che l’Italia sta cercando di rottamare, riprenda la sua rivincita grazie alla cannabis terapeutica.

Un’ultima cosa, a proposito dell’attuazione della legge; senza spingersi al 1961, ma arrivando solamente al 1990, il ministro Lorenzin avrebbe trovato il DPR 309/1990 (testo unico sugli stupefacenti) che, all’art. 1, fa obbligo al governo di convocare una Conferenza Nazionale sulla Droga ogni tre anni; l’ultima la convocarono Berlusconi e Giovanardi nel 2009, sei anni fa.
Cara Ministro Lorenzin, perché non ha inserito la convocazione della sesta Conferenza Nazionale sulla Droga fra le “priorità politiche per l’anno 2016”? Anche su questo, l’unico a decidere è Renzi?

http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2406
(vedi punto 7.2 del documento)

Gli articoli 23 e 238 della Convenzione sugli stupefacenti del 1961 sono i seguenti:

Articolo 23 (Organismi nazionali per l’oppio)
1. Ogni Parte che autorizza la coltivazione del papavero da oppio in vista della produzione dell’oppio stabilirà, se non l’ha già fatto, e manterrà uno o più Organismi statali (indicati qui di seguito nel presente articolo con il termine «Organismi») incaricati di esercitare le funzioni previste al presente articolo.
2. Qualunque Parte indicata al paragrafo precedente applicherà le seguenti disposizioni alla coltivazione del papavero da oppio per la produzione dell’oppio e all’oppio: a) l’Organismo delimiterà le regioni e indicherà gli appezzamenti di terreno in cui sarà autorizzata la coltura del papavero da oppio, in vista della produzione di oppio; b) solo i coltivatori titolari di una licenza rilasciata dall’Organismosaranno autorizzati a dedicarsi a detta coltivazione; c) ogni licenza specificherà la superficie di terreno sul quale detta coltura è autorizzata; d) ogni coltivatore di papavero da oppio sarà tenuto a consegnare all’Organismo il totale del suo raccolto di oppio; l’Organismo acquisterà detta raccolta e ne prenderà materialmente possesso appena possibile, ma al più tardi allo scadere di quattro mesi a contare dalla fine del raccolto; e) solo l’Organismo avrà il diritto, per quanto riguarda l’oppio, d’importare, esportare, di esercitare IL commercio all’ingrosso e di conservare degli «stocks» ad eccezione delle giacenze in possesso dei fabbricanti di alcaloidi dell’oppio, d’oppio medicinale o di preparati a base di oppio. Le Parti non sono tenute ad estendere detta clausola all’oppio medicinale o a preparati a base d’oppio.
3. Le funzioni amministrative previste al paragrafo 2 saranno esercitate da un solo Organismo Organismo statale se la costituzione della Parte interessata lo consente.

Articolo 28 (Controllo della cannabis)
1. Se una Parte autorizza la coltivazione della pianta di cannabisper la produzione di cannabis o della resina della cannabis dovrà applicare il regime di controllo previsto dall’articolo 23 per quel che è disposto per il controllo del papavero da oppio.
2. La presente convenzione non verrà applicata alla coltivazionedella pianta di cannabis fatta a scopi esclusivamente industriali (fibre e semi) o di orticoltura.
3. Le Parti adotteranno le misure che appariranno necessarie per impedire l’utilizzazione non consentita delle foglie della pianta di cannabis o il loro traffico illecito.