Al Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte
Palazzo Lascaris
Torino, 12 novembre 2014
Oggetto: sulla situazione di non rispetto del Regolamento del Consiglio Regionale da parte della Giunta delle Elezioni rispetto alla convalida dell’elezione del consigliere regionale Maurizio Marrone.
Egregio Presidente,
in allegato alla presente Le trasmetto per conoscenza copia dell’ “atto di diffida stragiudiziale” che nella giornata di oggi ho depositato presso la segreteria della Giunta delle Elezioni del Consiglio Regionale. L’avvocato Polito ha elencato esaustivamente nell’atto le ragioni giuridiche a sostegno della nostra diffida ad adempiere; la Giunta delle Elezioni non puo’ dismettere le proprie funzioni, in attesa delle pronunce del magistrato ordinario; non lo puo’ fare perchè il Regolamento del Consiglio Regionale prevede tempi tassativi per la convalida degli eletti senza disporre alcuna eccezione, alcuna proroga, alcun rinvio. Tale tassatività è dovuta all’esigenza di tutelare sia i diritti di tutti i soggetti coinvolti o comunque interessati dal procedimento di convalida sia l’autonomia dell’organo consiliare (e, più in generale, dell’intero Consiglio Regionale) rispetto a qualsiasi altro ente, magistratura compresa. Peraltro, la stessa ordinanza del Tribunale di Torino (datata 15-22.09.2014, RG n. 20615/2014) che ha accertato l’ineleggibilità del consigliere Marrone ribadisce che “l’azione popolare (del cittadino elettore, ndr) diretta alla dichiarazione di ineleggibilità (o di decadenza) dell’eletto si colloca su un piano di assoluta autonomia rispetto alla delibera consiliare di convalida (la sottolineatura è nel testo, ndr)“. Varie sentenze della Corte Costituzionale hanno ben evidenziato la profonda differenza fra i due diversi procedimenti, quello interno al Consiglio Regionale di convalida degli eletti e quello dell’ “azione popolare” del cittadino elettore presso la magistratura ordinaria. Un procedimento non puo’ sostituire l’altro, pena una pericolosa confusione di attribuzioni e di prerogative.
Il non aver affrontato la questione in Giunta delle Elezioni ha aperto la strada ad iniziative quantomai singolari, quali l’atto di diffida con cui il consigliere Marrone ha richiesto al Consiglio Regionale di deliberare la decadenza “retroattiva” del consigliere stesso dal CDA dell’IRES. Iniziativa singolare poiché il consigliere Maurizio Marrone si è già dimesso dal CDA “con nota datata 20/04/2014, ma consegnata al protocollo di IRES solo in data 27/05/214” (vedi ordinanza del Tribunale di Torino citata). Iniziativa che ha indotto il Consiglio Regionale ad esprimersi con la DCR 9-3503 del 28 ottobre 2014, che, a mio modesto parere, non ha evidenziato in modo chiaro e netto la strumentalità e l’insostenibilità dell’atto di diffida del consigliere Marrone.
Alla luce di quanto contenuto nel nostro atto di diffida e delle succinte considerazioni di cui sopra, e nel pieno rispetto delle Sue prerogative e di quelle degli altri organi consiliari, Le chiedo di esprimere una valutazione sulla situazione di non rispetto del Regolamento consiliare (per la prima volta nella storia del Consiglio Regionale) da parte della Giunta delle Elezioni.
Certo di un pronto riscontro, rivolgo distinti saluti.